1. Dopo il comma 2 dell'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
«2-bis. Ai fini del comma 2 sono considerati medici legali esclusivamente i medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero i medici dichiarati competenti all'esercizio della medicina legale ai sensi della legislazione vigente in materia».