Art. 4.
(Albo dei periti nel processo penale).

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

 

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penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

      «2-bis. Ai fini del comma 2 sono considerati medici legali esclusivamente i medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni ovvero i medici dichiarati competenti all'esercizio della medicina legale ai sensi della legislazione vigente in materia».